Lo Statuto dell'Associazione
ART 1) DENOMINAZIONE
E’ costituita a tempo indeterminato l’associazione di promozione sociale denominata “PUNTO PSICHE – Associazione Psicologi Torino”, di seguito indicata “PUNTO PSICHE”.
L’Associazione persegue fini di utilità sociale nei confronti degli associati o di terzi, ha durata illimitata ed è senza scopo di lucro. L'Associazione è apartitica, aconfessionale e ispira le norme del proprio ordinamento interno a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati. L’Associazione è disciplinata dal presente Statuto e si ispira ai principi della legge 383 del 7/12/2000 e della legge regionale 7 del 7/2/2006.
ART 2) SEDE
L’Associazione ha sede in via Angrogna 5, Torino. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all’interno dello stesso Comune. E’ data facoltà al Consiglio Direttivo di cambiare la sede legale, ove se ne ravvisi la necessità, previa deliberazione dell’assemblea dei soci.
ART 3) SCOPI E FINALITÀ’
L’Associazione persegue i seguenti scopi e finalità:
Favorire il benessere psicologico della persona, (individuo singolo, coppie, famiglie) all’interno del ciclo di vita.
Identificare linee guida per un intervento negli ambiti operativi e definire protocolli di intervento utilizzabili dai diversi servizi interessati.
Stimolare la cultura della psicologia applicata alle componenti mediche e psicologiche, paramediche e consultoriali, affinché sia possibile rispondere alle esigenze conoscitive, preventive, educative e terapeutiche di ogni fascia di utenza.
Valorizzare la pluralità degli approcci metodologici che caratterizzano la psicologia.
Promuovere un approccio integrato e multidisciplinare della cura della persona.
Svolgere attività di ricerca e divulgazione scientifica.
ART 4) ATTIVITÀ’
Per perseguire gli scopi di cui all’art. 3, l’Associazione può svolgere le seguenti attività:
ART. 5) GLI ASSOCIATI
All’Associazione possono essere ammessi i cittadini italiani e stranieri che condividono i princìpi e gli scopi dell’Associazione.
Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche.
Non viene fatta alcuna discriminazione di genere, etnica, razziale, culturale, politica o religiosa al momento di valutare la domanda di ingresso nell’Associazione, né tra i soci dell’Associazione stessa.
I soci si distinguono in:
- soci fondatori, vale a dire coloro che hanno partecipato alla costituzione della Associazione;
- soci ordinari, vale a dire coloro che si sono associati in tempi successivi;
- soci sostenitori, vale a dire coloro che versano all’Associazione risorse aggiuntive, rispetto alla quota associativa annuale, di importo pari o superiore a una soglia stabilita dall’Assemblea;
- soci onorari, vale a dire coloro a cui l’Assemblea dei soci conferisce, previa accettazione, l’adesione per particolari meriti conseguiti in relazione all’Associazione o alle finalità di questa.
Non è ammessa alcuna differenza di trattamento tra i soci riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell’Associazione.
I soci hanno il diritto:
All'atto del rilascio della tessera sociale il richiedente, ad ogni effetto, acquisisce la qualifica di socio, che è intrasmissibile per atto tra vivi.
In ogni caso è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, salvo il diritto di recesso.
La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte. Le dimissioni da socio devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo. L’esclusione di un socio viene deliberata dall’Assemblea dei soci, su proposta del Consiglio Direttivo, nei confronti del socio che:
Le deliberazioni assunte in materia di recesso, decadenza ed esclusione devono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera, ad eccezione del caso previsto alla lettera b), consentendo facoltà di replica.
Il socio cessato o escluso deve adempiere agli obblighi assunti sino al momento dell'operatività della cessazione o dell'esclusione, nonché definire nei confronti dell'Associazione, degli associati, dei terzi, i rapporti giuridici instaurati in qualità di associato dell'Associazione.
La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'Associazione sia all'esterno per designazione o delega.
In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente ad un associato, questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso della quota annualmente versata, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione.
ART 6) QUOTE ASSOCIATIVE
L’adesione all’Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori oltre al versamento di cui sopra, ma è facoltà degli aderenti effettuare contributi ulteriori rispetto alla quota annuale e, comunque, fatto salvo il versamento degli eventuali contributi straordinari di cui all’articolo 9 dello Statuto.
ART 7) ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Sono organi dell’Associazione:
- L’Assemblea dei soci;
- Il Presidente;
- Il Consiglio direttivo.
ART 8) ASSEMBLEA DEI SOCI
L’Assemblea dei soci è il massimo organo dell’Associazione, di cui regola l’attività; è composta da tutti i soci ed è retta dal principio del voto singolo.
Hanno diritto di intervenire in Assemblea tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa annuale e che non abbiano avuto o non abbiano in corso provvedimenti disciplinari.
Ciascun associato può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo allo stesso delega scritta. Nessun associato può rappresentare più di 2 associati.
L'Assemblea. sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua mancanza, dal Vicepresidente o dal consigliere più anziano di età. In caso di necessità l’Assemblea elegge un segretario.
L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente, quando ne fa espressa richiesta almeno 1/10 (un decimo) degli associati aventi diritto al voto, oppure su richiesta della maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo. Il Presidente è tenuto a convocare l’Assemblea entro il termine di 30 giorni, ponendo all’ordine del giorno gli argomenti proposti dai richiedenti.
La convocazione va diramata per iscritto con 15 giorni di anticipo e deve contenere l’ordine del giorno, il luogo la data e l’orario della prima convocazione e della seconda convocazione, la quale deve avere luogo almeno il giorno successivo rispetto alla prima.
In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.
Le delibere assunte dall'assemblea vincolano tutti i soci anche assenti o dissenzienti.
L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E’ straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell’associazione. E’ ordinaria in tutti gli altri casi.
Le discussioni e le deliberazioni dell’Assemblea sono riportate in un verbale redatto da un componente dell’Assemblea appositamente eletto e sottoscritto dallo stesso e dal Presidente.
ART 9) ASSEMBLEA ORDINARIA
L’Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati aderenti, aventi diritto di voto, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.
Le deliberazioni dell’Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla metà più uno degli associati presenti o rappresentati.
L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio entro il mese di marzo.
L’Assemblea ordinaria:
- approva il bilancio preventivo, il conto consuntivo e la relazione di attività;
- discute ed approva i programmi di attività;
- elegge tra i soci i componenti del Consiglio Direttivo e ne approva il numero;
- ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio Direttivo attingendo dalla graduatoria dei non eletti;
- approva l’ eventuale regolamento e le sue variazioni;
- delibera sulla quota associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari;
- delibera sull’esclusione dei soci;
- delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
- approva i rimborsi massimi previsti per i membri del Consiglio Direttivo ed eventualmente per i soci, qualora svolgano funzioni di interesse generale per l’Associazione. Tali spese devono essere opportunamente documentate;
-approva l’ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni d’opera che si rendano necessarie ai fini della realizzazione degli impegni dell’Associazione.
L’Assemblea delega il Consiglio Direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall’associazione stessa.
Le deliberazioni assembleari devono essere pubblicate mediante l’affissione del relativo verbale all’albo della sede e inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell’Assemblea tenuto a cura del segretario.
ART 10) ASSEMBLEA STRAORDINARIA
La convocazione dell’Assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste dall’art. 8.
L’Assemblea straordinaria dei soci:
- approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza, in proprio o per delega, di due terzi dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti;
- scioglie l’associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole dei tre 3/4 (tre quarti) dei soci aderenti.
ART 11) REQUISITI PER LE CARICHE ASSOCIATIVE
Possono rivestire le cariche sociali tutti i soci:
- che sono in regola con la quota associativa relativa all’anno in cui si svolge l’Assemblea elettiva;
- che non sono stati oggetto di provvedimenti di espulsione o esclusione;
- che non hanno in corso procedimenti di espulsione o esclusione nei loro confronti.
ART 12) CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 sino a un massimo di 7, che durano in carica 4 anni e sono rieleggibili fino a un massimo di 2 mandati consecutivi, salvo il caso in cui nessun aderente sia disponibile a candidarsi per ricoprire dette cariche: in questo caso l’Assemblea può rieleggere i componenti uscenti.
L’Assemblea che procede alla elezione determina preliminarmente il numero di Consiglieri in seno all’eligendo Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, il Presidente, il Tesoriere, il Segretario.
In caso di morte, dimissioni o esclusione di Consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione utilizzando l’elenco dei non eletti: la sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea ordinaria e dura sino alla scadenza del mandato dei consiglieri surrogati.
Nel caso decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l’Assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell’intero organo.
Il Consiglio Direttivo dirige l’attività dell’Associazione, attua i mandati e le decisioni dell’Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all’Assemblea.
Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito.
Ai Consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell’Associazione, entro il massimo stabilito dall’Assemblea.
Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l’Assemblea della gestione operativa. In particolare esso svolge le seguenti attività:
- attua tutte le deliberazioni dell’Assemblea;
- redige e presenta all’Assemblea il bilancio preventivo, il conto consuntivo e la relazione di attività;
- delibera sulle domande di nuove adesioni;
- sottopone all’Assemblea le proposte di esclusione dei soci;
- sottopone all’approvazione dell’Assemblea le quote sociali annue per gli associati e gli eventuali contributi straordinari;
- ha facoltà di costituire Comitati, a cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti;
- compie tutti gli atti di ordinaria amministrazione che non spettano all’Assemblea dei soci.
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente 2 volte l’anno, e tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 3 componenti.
La convocazione va diramata per iscritto con 15 giorni di anticipo e deve contenere l’ordine del giorno, il luogo la data e l’orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.
I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, redatti dal Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.
Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti.
Non sono previste deleghe in seno al Consiglio Direttivo.
ART 13) PRESIDENTE- Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo, dura in carica 4 anni ed è rieleggibile fino a un massimo di due mandati consecutivi.
Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte a terzi e in giudizio; cura l’attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; sovrintende a tutte le attività dell’Associazione; convoca e presiede il Consiglio Direttivo, del cui operato è garante di fronte all’Assemblea; convoca e presiede l’Assemblea dei soci.
In caso di assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Segretario o, in assenza di quest’ultimo, al membro più anziano di età del Consiglio Direttivo.
Il Presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio Direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro approvazione: i provvedimenti urgenti del Presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.
ART 14) Il Tesoriere cura la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese dell’Associazione, ed in genere ogni atto contenente un’attribuzione o una diminuzione del patrimonio dell’Associazione; cura la tenuta del libro cassa e di tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio affidatogli dal Consiglio Direttivo.
ART 15) COMITATI TECNICI Nell’ambito delle attività approvate dell’Assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo ha facoltà di costituire Comitati Tecnici a cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti, oppure con funzione consultiva in merito a progetti che l’Associazione intende promuovere. Il Consiglio stabilisce gli ambiti di azione e le linee di intervento del Comitato e ne nomina il coordinatore.
ART 16) IL PATRIMONIO E LE ENTRATE
L’Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:
- quote e contributi degli aderenti e di privati ;
- contributi di organismi internazionali, dello Stato, di enti ed istituzioni pubbliche anche finalizzati alla realizzazione di obiettivi conformi agli scopi dell’Associazione;
- erogazioni liberali di associati e di terzi;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- eredità, donazioni e legati con beneficio d’inventario;
- proventi derivanti dalla cessione di beni e di servizi agli associati, ai loro familiari conviventi ed a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento dei fini istituzionali dell’Associazione;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- da ogni altra entrata permessa dalla legge e accettata dall’Associazione.
I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote associative annuali e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall’Assemblea, che ne determina l’ammontare.
Il patrimonio dell’Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili pervenuti all’associazione a qualsiasi titolo. Il patrimonio dell'Associazione sotto qualsiasi forma deve essere destinato esclusivamente ai fini e per le attività istituzionali previste dallo Statuto.
Si può prevedere un fondo di riserva in bilancio: tale fondo accoglie gli avanzi di gestione eventualmente accumulati in attesa di essere reinvestiti nell’attività istituzionale, di norma, nel successivo esercizio finanziario.
E’ fatto divieto di dividere tra gli associati, anche in forme indirette, gli eventuali proventi derivanti dall’attività dell’Associazione.
E’ fatto obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.
ART 17) BILANCIO L’anno sociale e finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre.
Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio preventivo e il conto consuntivo nonché la relazione di attività e li sottopone all’approvazione dell’Assemblea. Detti documenti devono essere depositati presso la sede dell’Associazione entro i quindici giorni precedenti l’adunanza per poter esser consultati da ogni associato. Il rendiconto approvato dall’assemblea è depositato presso la sede sociale: gli associati hanno la facoltà di consultarlo e di ottenerne copie.
ART 18) SCIOGLIMENTO
L’Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell’Associazione con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) dei soci aventi diritto di voto.In caso di scioglimento l’Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione. È fatto obbligo di devolvere il patrimonio residuo dell’Associazione, in caso di scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione di promozione sociale con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
ART 19) NORME FINALI. Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del codice civile, della legge nazionale 383/2000, della legge regionale 7/2006.
E’ costituita a tempo indeterminato l’associazione di promozione sociale denominata “PUNTO PSICHE – Associazione Psicologi Torino”, di seguito indicata “PUNTO PSICHE”.
L’Associazione persegue fini di utilità sociale nei confronti degli associati o di terzi, ha durata illimitata ed è senza scopo di lucro. L'Associazione è apartitica, aconfessionale e ispira le norme del proprio ordinamento interno a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati. L’Associazione è disciplinata dal presente Statuto e si ispira ai principi della legge 383 del 7/12/2000 e della legge regionale 7 del 7/2/2006.
ART 2) SEDE
L’Associazione ha sede in via Angrogna 5, Torino. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all’interno dello stesso Comune. E’ data facoltà al Consiglio Direttivo di cambiare la sede legale, ove se ne ravvisi la necessità, previa deliberazione dell’assemblea dei soci.
ART 3) SCOPI E FINALITÀ’
L’Associazione persegue i seguenti scopi e finalità:
Favorire il benessere psicologico della persona, (individuo singolo, coppie, famiglie) all’interno del ciclo di vita.
Identificare linee guida per un intervento negli ambiti operativi e definire protocolli di intervento utilizzabili dai diversi servizi interessati.
Stimolare la cultura della psicologia applicata alle componenti mediche e psicologiche, paramediche e consultoriali, affinché sia possibile rispondere alle esigenze conoscitive, preventive, educative e terapeutiche di ogni fascia di utenza.
Valorizzare la pluralità degli approcci metodologici che caratterizzano la psicologia.
Promuovere un approccio integrato e multidisciplinare della cura della persona.
Svolgere attività di ricerca e divulgazione scientifica.
ART 4) ATTIVITÀ’
Per perseguire gli scopi di cui all’art. 3, l’Associazione può svolgere le seguenti attività:
- realizzare e promuovere servizi psicologici di prevenzione, consulenza, sostegno, riabilitazione, intervento e cura a livello individuale, di coppia, familiare, di gruppo, diretti a bambini, adolescenti, adulti e istituzioni sociali, enti pubblici e privati
- attivare sportelli d’ascolto psicologico
- elaborare progetti di prevenzione del disagio psicologico
- fornire consulenza psicologica e psicoterapia
- progettare interventi in caso di difficoltà e disadattamento scolastico
- svolgere attività di orientamento in ambito scolastico e lavorativo
- organizzare laboratori su tematiche specifiche
- avviare gruppi di auto mutuo aiuto
- promuovere interventi di psicoeducazione
- organizzare convegni, corsi di aggiornamento, seminari e conferenze
- redazione, pubblicazione e divulgazione di materiale scientifico e informativo
- attività di educazione alla salute e di informazione sulle tematiche psicologiche nei vari contesti sociali
- formazione per operatori in ambito scolastico e socio sanitario
- collaborare con enti, associazioni, organizzazioni, istituti o altri organismi pubblici o privati con analoghe finalità
- collaborare, in tutte le modalita’ e forme necessarie, con gli organi istituzionalmente preposti all’indirizzo e finanziamento della ricerca scientifica in Italia e con con gli organi europei ed extra europei preposti alla promozione, guida e finanziamento della ricerca scientifica in psicologia
- somministrare alimenti e bevande in occasione di manifestazioni ai sensi dell’art. 31, comma 2 della L. 383/2000;
- effettuare raccolte pubbliche occasionali di fondi;
- esercitare, in via meramente marginale e senza scopo di lucro, attività di natura commerciale e iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento (come feste e sottoscrizioni anche a premi) per autofinanziamento; in tal caso dovrà osservare le normative amministrative e fiscali vigenti;
- svolgere tutte quelle altre attività necessarie o utili per il conseguimento degli scopi sociali.
ART. 5) GLI ASSOCIATI
All’Associazione possono essere ammessi i cittadini italiani e stranieri che condividono i princìpi e gli scopi dell’Associazione.
Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche.
Non viene fatta alcuna discriminazione di genere, etnica, razziale, culturale, politica o religiosa al momento di valutare la domanda di ingresso nell’Associazione, né tra i soci dell’Associazione stessa.
I soci si distinguono in:
- soci fondatori, vale a dire coloro che hanno partecipato alla costituzione della Associazione;
- soci ordinari, vale a dire coloro che si sono associati in tempi successivi;
- soci sostenitori, vale a dire coloro che versano all’Associazione risorse aggiuntive, rispetto alla quota associativa annuale, di importo pari o superiore a una soglia stabilita dall’Assemblea;
- soci onorari, vale a dire coloro a cui l’Assemblea dei soci conferisce, previa accettazione, l’adesione per particolari meriti conseguiti in relazione all’Associazione o alle finalità di questa.
Non è ammessa alcuna differenza di trattamento tra i soci riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell’Associazione.
I soci hanno il diritto:
- di partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dell’Associazione;
- di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- di esprimere il proprio voto in ordine all’approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo statuto.
- all'osservanza dello Statuto, del Regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- al pagamento nei termini della quota associativa, qualora annualmente stabilita dall’Assemblea dei soci. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile e in nessun caso può essere restituita.
All'atto del rilascio della tessera sociale il richiedente, ad ogni effetto, acquisisce la qualifica di socio, che è intrasmissibile per atto tra vivi.
In ogni caso è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, salvo il diritto di recesso.
La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte. Le dimissioni da socio devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo. L’esclusione di un socio viene deliberata dall’Assemblea dei soci, su proposta del Consiglio Direttivo, nei confronti del socio che:
- non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi dell'Associazione;
- senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento della quota associativa annuale, deliberata dall’Assemblea dei soci;
- svolga attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione.
Le deliberazioni assunte in materia di recesso, decadenza ed esclusione devono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera, ad eccezione del caso previsto alla lettera b), consentendo facoltà di replica.
Il socio cessato o escluso deve adempiere agli obblighi assunti sino al momento dell'operatività della cessazione o dell'esclusione, nonché definire nei confronti dell'Associazione, degli associati, dei terzi, i rapporti giuridici instaurati in qualità di associato dell'Associazione.
La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'Associazione sia all'esterno per designazione o delega.
In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente ad un associato, questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso della quota annualmente versata, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione.
ART 6) QUOTE ASSOCIATIVE
L’adesione all’Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori oltre al versamento di cui sopra, ma è facoltà degli aderenti effettuare contributi ulteriori rispetto alla quota annuale e, comunque, fatto salvo il versamento degli eventuali contributi straordinari di cui all’articolo 9 dello Statuto.
ART 7) ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Sono organi dell’Associazione:
- L’Assemblea dei soci;
- Il Presidente;
- Il Consiglio direttivo.
ART 8) ASSEMBLEA DEI SOCI
L’Assemblea dei soci è il massimo organo dell’Associazione, di cui regola l’attività; è composta da tutti i soci ed è retta dal principio del voto singolo.
Hanno diritto di intervenire in Assemblea tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa annuale e che non abbiano avuto o non abbiano in corso provvedimenti disciplinari.
Ciascun associato può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo allo stesso delega scritta. Nessun associato può rappresentare più di 2 associati.
L'Assemblea. sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua mancanza, dal Vicepresidente o dal consigliere più anziano di età. In caso di necessità l’Assemblea elegge un segretario.
L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente, quando ne fa espressa richiesta almeno 1/10 (un decimo) degli associati aventi diritto al voto, oppure su richiesta della maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo. Il Presidente è tenuto a convocare l’Assemblea entro il termine di 30 giorni, ponendo all’ordine del giorno gli argomenti proposti dai richiedenti.
La convocazione va diramata per iscritto con 15 giorni di anticipo e deve contenere l’ordine del giorno, il luogo la data e l’orario della prima convocazione e della seconda convocazione, la quale deve avere luogo almeno il giorno successivo rispetto alla prima.
In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.
Le delibere assunte dall'assemblea vincolano tutti i soci anche assenti o dissenzienti.
L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E’ straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell’associazione. E’ ordinaria in tutti gli altri casi.
Le discussioni e le deliberazioni dell’Assemblea sono riportate in un verbale redatto da un componente dell’Assemblea appositamente eletto e sottoscritto dallo stesso e dal Presidente.
ART 9) ASSEMBLEA ORDINARIA
L’Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati aderenti, aventi diritto di voto, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.
Le deliberazioni dell’Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla metà più uno degli associati presenti o rappresentati.
L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio entro il mese di marzo.
L’Assemblea ordinaria:
- approva il bilancio preventivo, il conto consuntivo e la relazione di attività;
- discute ed approva i programmi di attività;
- elegge tra i soci i componenti del Consiglio Direttivo e ne approva il numero;
- ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio Direttivo attingendo dalla graduatoria dei non eletti;
- approva l’ eventuale regolamento e le sue variazioni;
- delibera sulla quota associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari;
- delibera sull’esclusione dei soci;
- delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
- approva i rimborsi massimi previsti per i membri del Consiglio Direttivo ed eventualmente per i soci, qualora svolgano funzioni di interesse generale per l’Associazione. Tali spese devono essere opportunamente documentate;
-approva l’ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni d’opera che si rendano necessarie ai fini della realizzazione degli impegni dell’Associazione.
L’Assemblea delega il Consiglio Direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall’associazione stessa.
Le deliberazioni assembleari devono essere pubblicate mediante l’affissione del relativo verbale all’albo della sede e inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell’Assemblea tenuto a cura del segretario.
ART 10) ASSEMBLEA STRAORDINARIA
La convocazione dell’Assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste dall’art. 8.
L’Assemblea straordinaria dei soci:
- approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza, in proprio o per delega, di due terzi dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti;
- scioglie l’associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole dei tre 3/4 (tre quarti) dei soci aderenti.
ART 11) REQUISITI PER LE CARICHE ASSOCIATIVE
Possono rivestire le cariche sociali tutti i soci:
- che sono in regola con la quota associativa relativa all’anno in cui si svolge l’Assemblea elettiva;
- che non sono stati oggetto di provvedimenti di espulsione o esclusione;
- che non hanno in corso procedimenti di espulsione o esclusione nei loro confronti.
ART 12) CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 sino a un massimo di 7, che durano in carica 4 anni e sono rieleggibili fino a un massimo di 2 mandati consecutivi, salvo il caso in cui nessun aderente sia disponibile a candidarsi per ricoprire dette cariche: in questo caso l’Assemblea può rieleggere i componenti uscenti.
L’Assemblea che procede alla elezione determina preliminarmente il numero di Consiglieri in seno all’eligendo Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, il Presidente, il Tesoriere, il Segretario.
In caso di morte, dimissioni o esclusione di Consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione utilizzando l’elenco dei non eletti: la sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea ordinaria e dura sino alla scadenza del mandato dei consiglieri surrogati.
Nel caso decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l’Assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell’intero organo.
Il Consiglio Direttivo dirige l’attività dell’Associazione, attua i mandati e le decisioni dell’Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all’Assemblea.
Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito.
Ai Consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell’Associazione, entro il massimo stabilito dall’Assemblea.
Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l’Assemblea della gestione operativa. In particolare esso svolge le seguenti attività:
- attua tutte le deliberazioni dell’Assemblea;
- redige e presenta all’Assemblea il bilancio preventivo, il conto consuntivo e la relazione di attività;
- delibera sulle domande di nuove adesioni;
- sottopone all’Assemblea le proposte di esclusione dei soci;
- sottopone all’approvazione dell’Assemblea le quote sociali annue per gli associati e gli eventuali contributi straordinari;
- ha facoltà di costituire Comitati, a cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti;
- compie tutti gli atti di ordinaria amministrazione che non spettano all’Assemblea dei soci.
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente 2 volte l’anno, e tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 3 componenti.
La convocazione va diramata per iscritto con 15 giorni di anticipo e deve contenere l’ordine del giorno, il luogo la data e l’orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.
I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, redatti dal Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.
Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti.
Non sono previste deleghe in seno al Consiglio Direttivo.
ART 13) PRESIDENTE- Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo, dura in carica 4 anni ed è rieleggibile fino a un massimo di due mandati consecutivi.
Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte a terzi e in giudizio; cura l’attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; sovrintende a tutte le attività dell’Associazione; convoca e presiede il Consiglio Direttivo, del cui operato è garante di fronte all’Assemblea; convoca e presiede l’Assemblea dei soci.
In caso di assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Segretario o, in assenza di quest’ultimo, al membro più anziano di età del Consiglio Direttivo.
Il Presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio Direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro approvazione: i provvedimenti urgenti del Presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.
ART 14) Il Tesoriere cura la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese dell’Associazione, ed in genere ogni atto contenente un’attribuzione o una diminuzione del patrimonio dell’Associazione; cura la tenuta del libro cassa e di tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio affidatogli dal Consiglio Direttivo.
ART 15) COMITATI TECNICI Nell’ambito delle attività approvate dell’Assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo ha facoltà di costituire Comitati Tecnici a cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti, oppure con funzione consultiva in merito a progetti che l’Associazione intende promuovere. Il Consiglio stabilisce gli ambiti di azione e le linee di intervento del Comitato e ne nomina il coordinatore.
ART 16) IL PATRIMONIO E LE ENTRATE
L’Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:
- quote e contributi degli aderenti e di privati ;
- contributi di organismi internazionali, dello Stato, di enti ed istituzioni pubbliche anche finalizzati alla realizzazione di obiettivi conformi agli scopi dell’Associazione;
- erogazioni liberali di associati e di terzi;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- eredità, donazioni e legati con beneficio d’inventario;
- proventi derivanti dalla cessione di beni e di servizi agli associati, ai loro familiari conviventi ed a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento dei fini istituzionali dell’Associazione;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- da ogni altra entrata permessa dalla legge e accettata dall’Associazione.
I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote associative annuali e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall’Assemblea, che ne determina l’ammontare.
Il patrimonio dell’Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili pervenuti all’associazione a qualsiasi titolo. Il patrimonio dell'Associazione sotto qualsiasi forma deve essere destinato esclusivamente ai fini e per le attività istituzionali previste dallo Statuto.
Si può prevedere un fondo di riserva in bilancio: tale fondo accoglie gli avanzi di gestione eventualmente accumulati in attesa di essere reinvestiti nell’attività istituzionale, di norma, nel successivo esercizio finanziario.
E’ fatto divieto di dividere tra gli associati, anche in forme indirette, gli eventuali proventi derivanti dall’attività dell’Associazione.
E’ fatto obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.
ART 17) BILANCIO L’anno sociale e finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre.
Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio preventivo e il conto consuntivo nonché la relazione di attività e li sottopone all’approvazione dell’Assemblea. Detti documenti devono essere depositati presso la sede dell’Associazione entro i quindici giorni precedenti l’adunanza per poter esser consultati da ogni associato. Il rendiconto approvato dall’assemblea è depositato presso la sede sociale: gli associati hanno la facoltà di consultarlo e di ottenerne copie.
ART 18) SCIOGLIMENTO
L’Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell’Associazione con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) dei soci aventi diritto di voto.In caso di scioglimento l’Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione. È fatto obbligo di devolvere il patrimonio residuo dell’Associazione, in caso di scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione di promozione sociale con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
ART 19) NORME FINALI. Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del codice civile, della legge nazionale 383/2000, della legge regionale 7/2006.